Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

  • a)per l'anno 2008: Polizia di Stato: euro 458.000,00; Polizia penitenziaria: euro 149.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;
  • b)per l'anno 2009: Polizia di Stato: euro 6.132.000,00; Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;
  • c)a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010: Polizia di Stato: euro 3.267.000,00; Polizia penitenziaria: euro 567.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Testo vigente dal 10 novembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-01;184~art5 · fonte del testo