1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, detta Parte puo' in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario. 2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia. 3. La Parte che denuncia la Convenzione, denuncia implicitamente an- che qualsiasi protocollo di cui e' Parte.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art25 · fonte del testo