1. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art51 · fonte del testo