[1]1. Il depositario informera' al piu' presto tutti gli Stati firmatari della convenzione o che vi abbiano aderito:

  • a)delle firme della convenzione;
  • b)dei depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
  • c)dei depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
  • d)della data di entrata in vigore della convenzione;
  • e)delle notifiche di denuncia della convenzione. 2. Quando la Convenzione sara' entrata in vigore, il depositario la fara' registrare presso il segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'art. 102 dello statuto.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente delegati, hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a Ramsar il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale in lingua inglese, francese, tedesca e russa; il testo inglese servira' da riferimento in caso di divergenze d'interpretazione, ed un esemplare sara' affidato al depositario il quale ne rilascera' copie autenticate conformi a tutte le parti contraenti.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art12 · fonte del testo