[1]1. Il depositario informera' al piu' presto tutti gli Stati firmatari della convenzione o che vi abbiano aderito:
- a)delle firme della convenzione;
- b)dei depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
- c)dei depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
- d)della data di entrata in vigore della convenzione;
- e)delle notifiche di denuncia della convenzione. 2. Quando la Convenzione sara' entrata in vigore, il depositario la fara' registrare presso il segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'art. 102 dello statuto.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente delegati, hanno firmato la presente convenzione.
[3]FATTO a Ramsar il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale in lingua inglese, francese, tedesca e russa; il testo inglese servira' da riferimento in caso di divergenze d'interpretazione, ed un esemplare sara' affidato al depositario il quale ne rilascera' copie autenticate conformi a tutte le parti contraenti.
Testo vigente dal 15 maggio 1987
