1. Ogni Stato di cui all'art. 9, paragrafo 2 della convenzione, potra' divenire Parte contraente al protocollo mediante:

  • a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  • b)firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;
  • c)adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominata "il depositario"). 3. Ciascuno Stato che divenga Parte contraente alla convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, sara' considerato come Parte alla convenzione, cosi' come emendata dal protocollo, a meno che non abbia manifestato una diversa intenzione al momento del deposito dello strumento cui si riferisce l'art. 9. 4. Ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo senza essere Parte contraente alla convenzione, sara' considerato come Parte alla convenzione, cosi' come emendata dal presente protocollo, a partire dalla data di entrata in vigore per detto Stato del presente protocollo.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~protocollo-art5 · fonte del testo