[1]postale

[2]1. I Paesi membri adottano e mettono in opera una strategia in materia di sicurezza, a ogni livello di gestione postale, al fine di conservare e accrescere la fiducia della clientela nei riguardi dei servizi postali, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Una tale strategia dovra' implicare lo scambio di informazioni relative al mantenimento della sicurezza e della tutela dei dispacci nel trasporto e nel transito tra i Paesi membri.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art9 · fonte del testo