[1]degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo. Rispedizione. Rinvio ai mittente degli invii non distribuibili

[2]1. Ogni invio postale appartiene al mittente fino a che non sia stato consegnato all'avente diritto, a meno che detto invio sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di origine o di destinazione e, in caso di applicazione dell'articolo 15.2.1.1 o 15.3, secondo la legislazione dei paese di transito. 2. II mittente di un invio postale puo' farlo ritirare dal servizio o fame modificare o correggere l'indirizzo. Le tasse e le altre condizioni sono indicate dai Regolamenti. 3. I Paesi membri assicurano la rispedizione degli invii postali, in caso di variazione di indirizzo del destinatario, e la restituzione al mittente degli invii non distribuibili. Le tasse e le altre condizioni sono enunciate nei Regolamenti.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art5 · fonte del testo