[1]' applicabile alle riserve riguardanti la responsabilita'
[2]1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 22 a 25, ogni Paese membro che si riservi il diritto di non pagare l'indennita' relativa alla responsabilita', non ha diritto ad un'indennita' di tale natura da parte di un altro paese membro che accetta di assumersi la responsabilita' conformemente alle disposizioni degli articoli summenzionati.
Testo vigente dal 2 marzo 2007
