[1]1. Ogni amministrazione postale e' tenuta ad accettare i reclami riguardanti un invio impostato nel suo servizio o in quello di un'altra amministrazione postale, purche' tali reclami siano presentati entro il termine di sei mesi a partire dal giorno successivo a quello di impostazione dell'invio. Il periodo di sei mesi riguarda le relazioni tra reclamanti e amministrazioni postali e non copre la trasmissione dei reclami tra amministrazioni postali.

[2]1.1 Tuttavia, le amministrazioni postali non sono obbligate ad accettare reclami per il mancato ricevimento di un invio di posta-lettere ordinario. Quindi, le amministrazioni postali che decidano di accettare tali reclami, possono limitare le loro indagini alle ricerche nel servizio degli invii non consegnabili. 2. I reclami sono accettati in base alle condizioni previste dai Regolamenti. 3. Il trattamento dei reclami e' gratuito. Tuttavia, se e' richiesto l'impiego del servizio EMS, le spese supplementari sono, in linea di principio, a carico del richiedente.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art17 · fonte del testo