Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

tolto: a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

tolto: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;

tolto: 2) prodotti della fabbricazione;

tolto: 3) sottoprodotti;

tolto: 4) residui;

tolto: 5) prodotti di reazioni accidentali;

tolto: b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita':

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

tolto: b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

tolto: c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art6 · fonte del testo