Art. 7 — Attività industriali esistenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 188 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente decreto si applica sia alle nuove attivita' industriali, sia a quelle gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora si apportino modifiche alle attivita' industriali esistenti, tali da farle rientrare nel campo di applicazione del presente decreto, si procede come per le nuove attivita' industriali. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali gia' in esercizio alla data di cui al comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all'articolo 4 entro l'8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 entro il 31 dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti gia' posti in essere dai fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 21 febbraio 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le eventuali integrazioni in conformita' degli articoli stessi. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio alla trasmissione della documentazione gia' inviata alle autorita' competenti ai sensi del presente decreto; l'onere delle spese per le copie e' a carico del fabbricante.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art7 · fonte del testo
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