Art. 1 — Campo di applicazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attivita' industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:
tolto: a) attivita' industriali:
tolto: 1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;
tolto: 2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;
tolto: b) fabbricante:
tolto: 1) chiunque sia responsabile di una attivita' industriale;
tolto: c) incidente rilevante:
tolto: 1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attivita' industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o piu' sostanze pericolose;
tolto: d) sostanze pericolose:
tolto: 1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonche' le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella prima colonna;
tolto: 2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella seconda colonna.
tolto: AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art1 · fonte del testo
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