Art. 18 — Istruttoria
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1994 al 13 ottobre 1999. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'istruttoria sulle attivita' industriali, di cui all'articolo 4, e' svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', designa, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 3, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari al fabbricante. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalita' funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessita' delle indagini, e puo' avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all'articolo 14, e delle altre autorita' interpellate, nonche' i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all'articolo 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. I Ministeri dell'ambiente e della sanita', previe intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art18 · fonte del testo
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