Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 349 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.

tolto: Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

tolto: a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

tolto: 1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;

tolto: 2) la fase dell'attivita' in cui esse intervengano o possono intervenire;

tolto: 3) la quantita' (ordine di grandezza);

tolto: 4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazine durante il procedimento;

tolto: 5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

tolto: 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, puo' influire sul rischio potenziale dell'attivita' industriale in questione;

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

tolto: b) informazioni relative agli impianti concernenti:

tolto: 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonche' le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

tolto: 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

tolto: 3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

tolto: 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

tolto: 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

tolto: 6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

tolto: c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

tolto: 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;

tolto: 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorita' competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

tolto: 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonche' per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorita' competente;

tolto: d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attivita' esercitata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art5 · fonte del testo