Art. 5 — Contenuto della notifica
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 349 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:
tolto: a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:
tolto: 1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
tolto: 2) la fase dell'attivita' in cui esse intervengano o possono intervenire;
tolto: 3) la quantita' (ordine di grandezza);
tolto: 4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazine durante il procedimento;
tolto: 5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
tolto: 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, puo' influire sul rischio potenziale dell'attivita' industriale in questione;
tolto: b) informazioni relative agli impianti concernenti:
tolto: 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonche' le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
tolto: 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
tolto: 3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
tolto: 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
tolto: 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
tolto: 6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;
tolto: c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:
tolto: 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;
tolto: 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorita' competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;
tolto: 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonche' per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorita' competente;
tolto: d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attivita' esercitata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art5 · fonte del testo
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