Diritto di assemblea 1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita' o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Testo vigente dal 7 giugno 1991
