Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93,. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effetuarsi di norma almeno tre giorni prima. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.

Testo vigente dal 9 settembre 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395~art11 · fonte del testo