Art. 26 — Diritto di assemblea
Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun Ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
