Art. 94 — Diritto di assemblea
Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il personale medico dipendente di ciascun Ente del Comparto ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati con l'Amministrazione nell'unita' in cui presta la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Durante le assemblee continuano ad essere assicurati i servizi cosi' come previsti per i giorni festivi per far fronte alle situazioni di emergenza.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
