Aspettative sindacali 1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e' fissato in sessanta unita'. 2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1 e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del numero complessivo delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali - tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonche' del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non supera le ventimila unita' - in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali puo' essere utilizzata, con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana. 4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate. 5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali adempimenti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770

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Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo 30 dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 770/94 per effetto dell'art. 54 del d.lgs n. 29/93.

Testo vigente dal 6 aprile 1995

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1991 al 6 aprile 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770

    Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo 30 dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 770/94 per effetto dell'art. 54 del d.lgs n. 29/93.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171~art30 · fonte del testo