Le assemblee sul posto di lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee il dipendente puo' chiedere, nel limite previsto dal comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ulteriori 5 ore annue. Tali ore sono recuperate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
