Trattamento di missione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'art. 5 comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 sono le seguenti: livelli professionali VIII, VII, VI, V e IV: L. 39.600; livelli professionali X e IX: L. 28.800. 2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione e' stabilito nella stessa misura e con le stesse modalita' vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato. 3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

  • a)attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; attivita' epidemiologiche e biomediche;
  • b)attivita' di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche;
  • c)attivita' di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
  • d)attivita' di campagna nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attivita' continuative in galleria;
  • e)attivita' oceanografiche. 4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime condizioni di cui al comma 7 del predetto art. 5 sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto e/o del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.

Testo vigente dal 7 giugno 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171~art25 · fonte del testo