Art. 100 — Indennità di rischio
[1]A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' fissata secondo le seguenti misure lorde mensili:
[2]((Livello))
[3]((4))
[4]((L. 310.000))
[5]((5))
[6]((L. 360.000))
[7]((6))
[8]((L. 450.000))
[9]((7))
[10]((L. 540.000))
[11]((8))
[12]((L. 580.000))
[13]((9))
[14]((L. 630.000)) 3 Le misure delle indennita' predette assorbono tanto la indennita' mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennita' mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1 luglio 1986. L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennita' di cui sopra competono a decorrere dal 1 gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilita' non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennita' mensile e' fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000. 3 Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennita' di cui al comma 1 e' fissata in L. 550.000 lorde mensili. A decorrere dal 1 luglio 1987 la misura delle indennita' e' aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura e' aumentata di L. 25.000 mensili.2 Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unita' addette ai turni notturni.2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La legge 5 Dicembre 1988, n. 521 (con l'art. 26) ha disposto che "I commi 6 e 7 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1› luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme gia' corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l'attribuzione e' condizionata dal comma 7."
con decorrenza dal 1 ottobre 1990
il D.P.R. 4 agosto 1990,n.335 ( con l'art. 64) ha disposto che " a decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 100 vinene rideterminata" Il D.P.R. 4 agosto 1990,n.335 (con lart. 64) ha disposto che "a decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennita' non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure: Livello 1................................................ L. 90.000 Livello 2................................................ L. 110.000 Livello 3................................................ L. 130.000 Livello 4................................................ L. 180.000 Livello 5................................................ L. 210.000 Livello 6................................................ L. 250.000 Livello 7................................................ L. 310.000 Livello 8................................................ L. 330.000 Livello 9................................................ L. 360.000 Tale indennita' non compete al personale del supporto tecnico-amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo."
Testo vigente dal 21 novembre 1990
