Art. 19 — Trattamento di missione
Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:
- a)qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600;
- b)qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
- a)attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- b)attivita' di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;
- c)attivita' di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
- d)attivita' di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;
- e)attivita' che comportino imbarchi su unita'. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.
Testo vigente dal 12 novembre 1990
