Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:

  • a)categorie o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona L. 39.600;
  • b)categorie o qualifiche: prima, seconda, terza e quarta L. 28.800. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
  • a)attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta a trasporti speciali;
  • b)attivita' di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili;
  • c)attivita' di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonche' di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale;
  • d)attivita' di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.);
  • e)attivita' di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di natura amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare;
  • f)attivita' che comportino imbarchi brevi su unita' aeronautiche e marittime. Per il personale indicato nel comma 2 le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.

Testo vigente dal 20 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335~art22 · fonte del testo