Le misure intere lorde dell'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 22 sono stabilite:
- a)in lire 40.320 per il personale inquadrato nelle categorie dalla V alla IX;
- b)in lire 29.680 per il personale inquadrato nelle categorie dalla I alla IV.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
