Parita' uomo-donna 1. Il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento. 2. Il comitato e' composto da un componente designato da ognuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o istituzioni medesime; il comitato e' presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni. 3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunita', saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:

  • a)accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
  • b)flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
  • c)perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalita' dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale;
  • d)ricerca e progetti per individuare e rimuovere la discriminazione delle lavoratrici;
  • e)promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Testo vigente dal 7 giugno 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171~art5 · fonte del testo