Art. 47 — Documenti componenti il progetto preliminare
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 253 parole tolte, 11 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu' significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento per la progettazione, dai seguenti elaborati:
tolto: a) relazione illustrativa;
tolto: b) relazione tecnica;
tolto: c) studio di prefattibilita' ambientale;
tolto: d) indagini tecniche preliminari;
tolto: e) planimetria e schemi grafici;
tolto: f) estimativo sommario della spesa;
tolto: g) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso:
tolto: a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
tolto: b) e' redatto un capitolato speciale delle prestazionale. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, e', altresi', predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati:
tolto: a) l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
tolto: b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario e' tenuto a corrispondere per la costruzione o il trasferimento dei diritti;
tolto: c) l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;
tolto: d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
tolto: e) la durata massima della concessione;
tolto: f) il livello minimo della qualita' di gestione del servizio, nonche' delle relative modalita';
tolto: g) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art47 · fonte del testo
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