Art. 56 — Documenti componenti il progetto definitivo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 200 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il progetto definitivo e' redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato. Esso comprende:
tolto: a) la relazione descrittiva;
tolto: b) le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
tolto: c) le relazioni tecniche specialistiche;
tolto: d) i rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico;
tolto: e) gli elaborati grafici;
tolto: f) lo studio di fattibilita' ambientale o lo studio di impatto ambientale;
tolto: g) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
tolto: h) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
tolto: i) il computo metrico estimativo;
tolto: l) il quadro economico;
tolto: m) il documento in ordine alla disponibilita' delle aree. Il progetto definitivo quando e' posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 63, e' corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 74. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e i tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita' di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo. Gli elaborati grafici e descrittivi, nonche' i calcoli preliminari, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non vi siano apprezzabili differenze tecniche e di costo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art56 · fonte del testo
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