Art. 66 — Documenti componenti il progetto esecutivo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 201 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi il dimensionamento e il calcolo dei manufatti prefabbricati prodotti in serie, le specifiche condizioni di posa in opera di macchine ed impianti, compreso l'ingresso e l'uscita ed il collegamento delle canalizzazioni e condutture, la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti, i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali, nonche' la definizione di tutti quegli elementi costruttivi che condizionano la scelta, da parte dell'appaltatore, delle ditte fornitrici. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:
tolto: a) relazione generale;
tolto: b) relazioni specialistiche;
tolto: c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
tolto: d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
tolto: e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
tolto: f) piani di sicurezza e di coordinamento;
tolto: g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
tolto: h) cronoprogramma;
tolto: i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
tolto: l) quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
tolto: m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art66 · fonte del testo
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