Art. 44 — Disposizioni preliminari
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 688 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita' tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione e' informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilita', durabilita' dei materiali e dei componenti, sostituibilita' degli elementi, compatibilita' dei materiali ed agevole controllabilita' delle prestazioni dell'intervento nel tempo. Il progetto e' redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento per la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita'. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si rendano necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita' di realizzazione dell'opera o del lavoro. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita' con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita' di cantiere ed a tal fine comprendono:
tolto: a) uno studio della viabilita' di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che sia limitata l'interferenza con il traffico locale e non vi sia pericolo per le persone e l'ambiente;
tolto: b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
tolto: c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e della quantita' di materiali da prelevare, le esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
tolto: d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilita', l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli addetti ai lavori e gli utenti dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonche' dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore. In tale caso le relazioni illustrano i risultati delle analisi. Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali, la scelta e' effettuata mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra le soluzioni progettuali possibili. Il responsabile del procedimento in fase di progettazione cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione al quale sono allegati gli atti necessari alla redazione del progetto. Il documento preliminare integra, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entita' e alla tipologia dell'intervento da realizzare, i contenuti dello studio di fattibilita'. In particolare il documento preliminare indica:
tolto: a) le regole e le norme tecniche da rispettare con specifico riferimento agli standard e alle direttive generali emanate;
tolto: b) i requisiti tecnici che l'intervento deve rispettare, in riferimento anche alle misure da attuare per il contenimento dei consumi energetici;
tolto: c) le fasi di progettazione da sviluppare e le loro sequenze logiche, nonche' i relativi tempi di svolgimento;
tolto: d) i livelli di progettazione, gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
tolto: e) il sistema di realizzazione da impiegare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art44 · fonte del testo
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