Comunicazione di dati alle autorita' competenti degli Stati terzi o ad organismi internazionali La comunicazione di dati personali alle autorita' competenti degli Stati terzi o ad organismi ed organizzazioni internazionali e' consentita, nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale di polizia, in conformita' agli accordi o alle intese sottoscritti e resi esecutivi con tali Stati o con organismi e organizzazioni internazionali, qualora non in contrasto con atti normativi interni o dell'Unione europea. La comunicazione di dati personali alle autorita' competenti degli Stati terzi o ad organismi e organizzazioni internazionali e' comunque consentita quando e' necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo, o agli interessi essenziali di uno Stato membro, o per la salvaguardia della vita e dell'incolumita' fisica di un terzo. La comunicazione di dati personali puo' essere effettuata in modalita' automatizzata, o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrita' dei dati trasmessi. Le comunicazioni di dati personali effettuate ai sensi del presente articolo dagli operatori abilitati sono registrate in appositi file di log, non modificabili che sono conservati per 5 anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti dagli accordi o dalle intese di cui al comma 1. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art17 · fonte del testo