Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati La trasmissione di dati personali ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali a privati e' consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art21 · fonte del testo