Art. 20
Trasferimento dei dati ad autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione europea o altri organismi internazionali Il trasferimento dei dati personali trasmessi dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali ad autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione europea o ad altri organismi e organizzazioni internazionali e' consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
Testo vigente dal 14 marzo 2018
