Art. 9 — Collegamenti con altre banche dati

Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e documenti, e' consentita l'attivazione di collegamenti telematici con banche dati di pubbliche amministrazioni o di privati, in conformita' alle disposizioni di legge o di regolamento e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 5. I dati e le informazioni sono acquisiti attraverso consultazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza duplicazione di archivi e banche dati. Il collegamento e' attivato con modalita' tali da consentire l'accesso selettivo ai soli dati e informazioni necessari per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3. Per l'attivazione dei collegamenti gli organi, uffici e comandi di polizia possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, di convenzioni sottoscritte sulla base di schemi adottati dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art9 · fonte del testo