Art. 19
Trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali I dati personali trasmessi dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi o organizzazioni internazionali sono trattati esclusivamente per le finalita' per le quali sono stati trasmessi ovvero, previa acquisizione del parere delle predette autorita', o organismi e organizzazioni internazionali, per le diverse finalita' previste da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale. L'organo, ufficio o comando di polizia ricevente assicura il rispetto delle limitazioni al trattamento dei dati personali comunicate dall'autorita' competente dello Stato terzo o dall'organismo o organizzazione internazionale che li ha trasmessi. Sono fatte salve le deroghe previste da disposizioni di legge, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
Testo vigente dal 14 marzo 2018
