Trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali I dati personali trasmessi dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi o organizzazioni internazionali sono trattati esclusivamente per le finalita' per le quali sono stati trasmessi ovvero, previa acquisizione del parere delle predette autorita', o organismi e organizzazioni internazionali, per le diverse finalita' previste da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale. L'organo, ufficio o comando di polizia ricevente assicura il rispetto delle limitazioni al trattamento dei dati personali comunicate dall'autorita' competente dello Stato terzo o dall'organismo o organizzazione internazionale che li ha trasmessi. Sono fatte salve le deroghe previste da disposizioni di legge, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art19 · fonte del testo