Scambio di dati con autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea Lo scambio di dati e informazioni personali con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea e' consentito, nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale di polizia, esclusivamente nei casi, alle condizioni e con le modalita' stabilite da disposizioni di legge o di regolamento o da atti normativi dell'Unione europea. Sono fatti salvi gli accordi o le intese in materia di cooperazione internazionale di polizia sottoscritti e resi esecutivi con Stati membri dell'Unione europea o con organismi dell'Unione europea, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. L'elenco degli accordi e delle intese di cui al comma 2 e' comunicato dal competente Dipartimento del Ministero dell'interno al Garante entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente aggiornato.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art16 · fonte del testo