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Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 2002 al 7 gennaio 2011. 451 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La domanda di cui all'articolo 1, in caso di investimenti realizzati con la locazione finanziaria, e' corredata da una breve istruttoria redatta dalla societa' locataria secondo i criteri di cui all'allegato E) consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto, nonche' dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della societa' locataria da cui risulti che e' stato dato l'assenso a che la medesima operazione sia assistita dal contributo dello Stato secondo le procedure indicate nel presente regolamento. La domanda e' corredata altresi', ove gia' stipulato, dal contratto di locazione finanziaria debitamente registrato presso l'ufficio del registro competente. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, l'impresa lo deposita comunque, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all'Amministrazione concedente dell'originale o di copia autenticata. La documentazione di cui al comma 1 puo' essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purche' nei termini previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge. Ricevuto il provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria, ove non sia gia' stato stipulato, stipula entro sei mesi con la societa' di locazione finanziaria il contratto finalizzato al programma. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 5, l'impresa perde il diritto al contributo gia' deliberato. Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l'acquisto dei macchinari, nonche' da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto all'Amministrazione concedente. La liquidazione del contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di registrazione del contratto ed in riferimento al valore d'acquisto dei beni oggetto del medesimo contratto, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, e' effettuata per annualita' posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla societa' esercente la locazione finanziaria che lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria. A cura della societa' esercente la locazione finanziaria la ricevuta del versamento di cui al comma 8, a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, e' immediatamente trasmessa all'Amministrazione concedente. La societa' esercente la locazione finanziaria comunica altresi' l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa dei canoni previsti dal contratto alla loro scadenza. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti dei canoni. L'erogazione del contributo in unica soluzione o a titolo di anticipazione segue le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223

    Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142~art5 · fonte del testo