Art. 9 — Variazioni o mancata realizzazione del programma
Articolo abrogato dal d.p.r. 25 novembre 2010, n. 223.
Abrogato dal 7 gennaio 2011
Articolo abrogato dal d.p.r. 25 novembre 2010, n. 223.
Abrogato dal 7 gennaio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 2002 al 7 gennaio 2011. 208 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolati sono comunicate per la relativa autorizzazione, all'Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica di cui all'articolo 6 della legge o al Comitato in caso di procedura valutativa di cui all'articolo 7 della legge, entro sei mesi dall'effettuazione delle stesse e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario. Le variazioni sono ammesse fino alla realizzazione completa del piano di investimenti agevolato. La domanda di variazione e' inoltrata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria per il tramite della banca finanziatrice e corredata dal relativo parere. Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dalla legge si dispone la decadenza totale o parziale dai benefici concessi in relazione alla quota di investimenti gia' effettuati. Nei casi di estinzione anticipata del mutuo, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, ovvero di commissariamento dell'impresa, l'erogazione dei contributi, nell'ambito della procedura di erogazione pluriennale del contributo statale, cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale, o di nomina del commissario. Qualora l'impresa intenda alienare o distogliere dall'uso previsto i beni agevolati chiede l'autorizzazione preventiva, motivandone le ragioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142~art9 · fonte del testo
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