Art. 1 — Presentazione delle domande
Articolo abrogato dal d.p.r. 25 novembre 2010, n. 223.
Abrogato dal 7 gennaio 2011
Articolo abrogato dal d.p.r. 25 novembre 2010, n. 223.
Abrogato dal 7 gennaio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 2002 al 7 gennaio 2011. 163 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: "legge", e' inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. L'impresa puo' presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso. La domanda e' compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), e' corredata dagli allegati B) e C), ed e' accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove gia' stipulato. La delibera bancaria di cui al comma 3, puo' essere altresi' prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purche' nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142~art1 · fonte del testo
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