Art. 8 — Divieto di cumulo
Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge.
Testo vigente dal 20 luglio 2002
