Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge.

Testo vigente dal 20 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142~art8 · fonte del testo