Art. 7 — Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonche' le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge.
Testo vigente dal 20 luglio 2002
