Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonche' le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge.

Testo vigente dal 20 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142~art7 · fonte del testo