[1]Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:

[2]Livello V lire 71.000

[3]Livello VI lire 77.000

[4]Livello VI-bis lire 80.000

[5]Livello VII lire 83.000

[6]Livello VII-bis lire 86.500

[7]Livello VIII lire 90.000

[8]Livello IX lire 101.000 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

[9]Livello V lire 39.000

[10]Livello VI lire 42.000

[11]Livello VI-bis lire 43.500

[12]Livello VII lire 45.000

[13]Livello VII-bis lire 47.000

[14]Livello VIII lire 49.000

[15]Livello IX lire 55.000

[16]4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

[17]Livello V lire 14.773.000

[18]Livello VI lire 16.371.000

[19]Livello VI-bis lire 17.623.000

[20]Livello VII lire 18.875.000

[21]Livello VII-bis lire 20.263.000

[22]Livello VIII lire 21.651.000

[23]Livello IX lire 24.851.000

[24]6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

Testo vigente dal 3 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254~art42 · fonte del testo