[1]Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:
[2]Livello V lire 71.000
[3]Livello VI lire 77.000
[4]Livello VI-bis lire 80.000
[5]Livello VII lire 83.000
[6]Livello VII-bis lire 86.500
[7]Livello VIII lire 90.000
[8]Livello IX lire 101.000 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
[9]Livello V lire 39.000
[10]Livello VI lire 42.000
[11]Livello VI-bis lire 43.500
[12]Livello VII lire 45.000
[13]Livello VII-bis lire 47.000
[14]Livello VIII lire 49.000
[15]Livello IX lire 55.000
[16]4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
[17]Livello V lire 14.773.000
[18]Livello VI lire 16.371.000
[19]Livello VI-bis lire 17.623.000
[20]Livello VII lire 18.875.000
[21]Livello VII-bis lire 20.263.000
[22]Livello VIII lire 21.651.000
[23]Livello IX lire 24.851.000
[24]6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.
Testo vigente dal 3 agosto 1999
