Art. 2 — Nuovi stipendi
[1]Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
[2]Lire livello V............................
[3]....90.000 livello VI...........................
[4]....96.000 livello VI-bis.......................
[5]...100.500 livello VII..........................
[6]...105.000 livello VII-bis......................
[7]...110.000 livello VIII.........................
[8]...115.000 livello IX...........................
[9]...126.000 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
[10]Lire livello V.............................
[11]....34.000 livello VI............................
[12]....36.000 livello VI-bis........................
[13]....37.500 livello VII...........................
[14]....39.000 livello VII-bis.......................
[15]...41.000 livello VIII..........................
[16]....43.000 livello IX............................
[17]....47.000 Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
[18]Lire livello V...............................
[19].15.853.000 livello VI..............................
[20].17.523.000 livello VI-bis..........................
[21].18.829.000 livello VII.............................
[22].20.135.000 livello VII-bis.........................
[23].21.583.000 livello VIII............................
[24].23.031.000 livello IX..............................
[25].26.363.000 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. 46
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163
4con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto: -(con l'art. 3, comma 1) che "1. gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dal presente art. 2, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro.......... ..30,20 livello VI Euro......... ..32,10 livello VI-bis Euro.... ..33,60 livello VII Euro........ .35,10 livello VII-bis Euro.... .36,70 livello VIII Euro....... .38,40 livello IX Euro......... .42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro.......... ..18,90 livello VI Euro......... ..20,00 livello VI-bis Euro..... ..21,00 livello VII Euro........ ..21,90 livello VII-bis Euro.... ..22,90 livello VIII Euro....... ..24,00 livello IX Euro......... ..26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: livello V Euro............... .8.776,59 livello VI Euro.............. ..9.675,07 livello VI-bis Euro.......... .10.379,57 livello VII Euro............. .11.082,86 livello VII-bis Euro......... .11.861,89 livello VIII Euro............ .12.643,32 - (con l'art. 4, comma 4) che "Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V Euro... 9,65 10,91 12,59 livello VI Euro... 10,26 11,60 13,39 livello VI-bis Euro... 10,74 12,14 14,00 livello VII Euro... 11,21 12,67 14,62 livello VII-bis Euro... 11,71 13,24 15,27 livello VIII Euro... 12,27 13,87 16,01 livello IX Euro... 13,48 15,24 17,58"
D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302
6Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 nel modificare l'art. 3, comma 3 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Incrementi mensili lordi Stipendi tabellari annui lordi Livelli (Euro) (Euro) IX 33,90 14.844,14 VIII 30,86 13.013,64 VII-bis 29,53 12.216,25 VII 28,19 11.421,14 VI-bis 27,00 10.703,57 VI 25,81 9.984,79 V 24,28 9.067,95" -(con l'art. 2, comma 5) che "Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163".
Testo vigente dal 5 gennaio 2005
