[1]Lire

[2]Livello IV

[3]86.000

[4]Livello V

[5]90.000

[6]Livello VI

[7]96.000

[8]Livello VI-bis

[9]100.500

[10]Livello VII

[11]105.000

[12]Livello VII-bis

[13]110.000

[14]Livello VIII

[15]115.000

[16]Livello IX

[17]126.000

[18]2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

[19]Lire

[20]Livello IV

[21]32.000

[22]Livello V

[23]34.000

[24]Livello VI

[25]36.000

[26]Livello VI-bis

[27]37.500

[28]Livello VII

[29]39.000

[30]Livello VII-bis

[31]41.000

[32]Livello VIII

[33]43.000

[34]Livello IX

[35]47.000

[36]4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

[37]Lire

[38]Livello IV

[39]14.551.000

[40]Livello V

[41]15.853.000

[42]Livello VI

[43]17.523.000

[44]Livello VI-bis

[45]18.829.000

[46]Livello VII

[47]20.135.000

[48]Livello VII-bis

[49]21.583.000

[50]Livello VIII

[51]23.031.000

[52]Livello IX

[53]26.363.000

[54]6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

1

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 30,20 livello VI Euro 32,10 livello VI-bis Euro 33,60 livello VII Euro 35,10 livello VII-bis Euro 36,70 livello VIII Euro 38,40 livello IX Euro 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 18,90 livello VI Euro 20,00 livello VI-bis Euro 21,00 livello VII Euro 21,90 livello VII-bis Euro 22,90 livello IX Euro 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: livello V Euro 8.776,59 livello VI Euro 9.675,07 livello VI-bis Euro 10.379,57 livello VII Euro 11.082,86 livello VII-bis Euro 11.861,89 livello VIII Euro 12.643,32 livello IX Euro 14.437,35 4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001".

D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301

3

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Livelli Incrementi mensili lordi Stipendi tabellari annui lordi (Euro) (Euro) IX 33,90 14.844,14 VIII 30,86 13.013,64 VII-bis 29,53 12.216,25 VII 28,19 11.421,14 VI-bis 27,00 10.703,57 VI 25,81 9.984,79 V 24,28 9.067,95

Testo vigente dal 5 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2002 al 5 gennaio 2005. 25 parole tolte, 5 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

aggiunto: 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. aggiunto: 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

aggiunto: 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. aggiunto: 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

aggiunto: 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301

    Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Livelli Incrementi mensili lordi Stipendi tabellari annui lordi (Euro) (Euro) IX 33,90 14.844,14 VIII 30,86 13.013,64 VII-bis 29,53 12.216,25 VII 28,19 11.421,14 VI-bis 27,00 10.703,57 VI 25,81 9.984,79 V 24,28 9.067,95

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140~art2 · fonte del testo