Sulle cosce fresche ottenute dalla macellazione dei suini nazionali di cui all'art. 2, destinate alla preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo, escluse comunque quelle derivanti dalla macellazione di verri o scrofe, e' apposto un timbro indelebile a cura del macello. Tale timbro e' fornito dall'organismo abilitato che esercita i controlli ritenuti necessari. Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalla vigente normativa, delle cosce fresche al momento dell'immissione nello stabilimento di lavorazione e constata altresi':

  • a)il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile;
  • b)l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di destinazione;
  • c)l'assenza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione sulle carni macellate tranne la refrigerazione.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art3 · fonte del testo