Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuate, entro i termini prescritti dall'art. 11, nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo. Il registro deve distintamente indicare:
- a)il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;
- b)il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui all'art. 3;
- c)il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se appartenente allo stesso produttore;
- d)il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore;
- e)il numero delle cosce suine sulle quali viene annullato il sigillo;
- f)il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall'art. 4 della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale. Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazione da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data. Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarita' eventualmente accertate. Il registro, su richiesta e a spese dell'interessato, e' fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato. Il produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui all'art. 3 e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.
Testo vigente dal 26 aprile 1988
