Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuate, entro i termini prescritti dall'art. 11, nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo. Il registro deve distintamente indicare:

  • a)il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;
  • b)il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui all'art. 3;
  • c)il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se appartenente allo stesso produttore;
  • d)il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore;
  • e)il numero delle cosce suine sulle quali viene annullato il sigillo;
  • f)il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall'art. 4 della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale. Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazione da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data. Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarita' eventualmente accertate. Il registro, su richiesta e a spese dell'interessato, e' fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato. Il produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui all'art. 3 e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art10 · fonte del testo