La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato veneto berico-euganeo o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata. Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale e' affidata la vigilanza, puo' accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonche' nei ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi ed in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto. La vigilanza si esplica altresi' sui prodotti sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonche' al loro arrivo a destinazione. Per il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle analisi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto veneto berico-euganeo si effettua secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento. Gli incaricati della vigilanza possono svolgere le indagini presso i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata. Degli accertamenti ispettivi e peritali e' redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art22 · fonte del testo