Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, secondo le fasi e le modalita' indicate nel presente regolamento, deve essere almeno munito di:
- a)locali coperti per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;
- b)cella a umidita' e temperatura adeguate per le fasi di salagione, di semipressatura e di riposo;
- c)locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a quest'ultima operazione. I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione e del laboratorio di confezionamento devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
Testo vigente dal 26 aprile 1988
