Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, secondo le fasi e le modalita' indicate nel presente regolamento, deve essere almeno munito di:

  • a)locali coperti per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;
  • b)cella a umidita' e temperatura adeguate per le fasi di salagione, di semipressatura e di riposo;
  • c)locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a quest'ultima operazione. I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione e del laboratorio di confezionamento devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art14 · fonte del testo