Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto veneto berico-euganeo - denominazione di origine tutelata ai sensi della legge 4 novembre 1981, n. 628" tradotta, per quella destinata all'estero, eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura e' apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con caratteri ben visibili e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. E' vietato apporre ogni altra indicazione, ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. E' vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione d'origine tutelata "Prosciutto veneto berico-euganeo" (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.) anche in lingua estera. La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto, su involucri, imballaggi, etichette o simili, indicazioni che, in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art16 · fonte del testo