Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio d'aria, secondo i metodi tradizionali, con l'osservanza in ogni caso delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 14. La stagionatura prosegue in locali meno ventilati onde accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto. I locali di stagionatura possono essere corredati di attrezzature idonee a mantenere in giusto equilibrio le caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente. Per le caratteristiche dei locali dello stabilimento di lavorazione si applica l'art. 14.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art8 · fonte del testo